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Il canone di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1 gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
Testo in vigore dal 14 marzo 1974 al 29 maggio 2008
