L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e' abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1950 al 1 gennaio 2027
