Art. 2 — Requisiti per partecipare al riparto delle somme
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La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".
Testo in vigore dal 4 giugno 1999 al 12 agosto 2006
