Art. 9 — Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita
L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e' pari alla somma:
- a)della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;
- b)della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente articolo 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato articolo 6. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre. In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' puo' essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilita'.
Testo vigente dal 18 marzo 1968
