Riguardo ai requisiti richiesti per ottenere la dispensa dal servizio di leva, in seguito all'abrogazione del già previsto riferimento alla necessità di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la legge 11 agosto 1991, n. 269 -che ampia i casi di dispensa anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva- ha compreso fra questi, con l'art. 3, l'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, in tal modo dando una esclusiva valenza al contributo che la comunità familiare, unitariamente considerata quale autonoma realtà sociale e giuridica, ha dato alla leva militare, e conseguentemente attribuendo alla dispensa, in coerenza con i valori, il precetto ed i programmi di cui all'art. 31 Cost., la funzione di provvidenza per l'agevolazione delle famiglie numerose. In questa prospettiva è perciò palesemente irrazionale che, in tale mutato contesto normativo, in contrasto con le suddette finalità, per potersi accordare la dispensa all'iscritto di cui due fratelli abbiano già adempiuto, o stiano adempiendo l'obbligo di leva, l'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, continui ad imporre la ulteriore condizione consistente nel non avere un altro fratello, vivente e di età non inferiore ai quaranta anni, già goduto del beneficio, escludendo così la dispensa proprio quando la famiglia è più numerosa. Per superare tale esito, del tutto incoerente con l'art. 3, oltre che con l'art. 31, primo comma, Cost. -assorbiti gli altri profili dedotti- è peraltro sufficiente, degli impugnati commi primo e secondo del citato art. 23, dichiarare illegittimo il secondo, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dello stesso art. 23, il numero 6) dell'art. 22, primo comma. - Sull'art. 23, primo comma, legge n. 191 del 1975, in questione però diversa, anche per i parametri di scrutinio, da quella in oggetto, v. la decisione di manifesta inammissibilità pronunciata con O. n. 423/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
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