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Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:

  • 1)i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi: leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi; leva di mare: leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi; lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare; consigli di leva di terra: consigli di leva di cui alla tabella in allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; consigli di leva di mare: consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge; uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica; uffici di leva di mare: uffici di leva delle capitanerie di porto;
  • 2)i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati; articolo 2 dall'articolo 4; articolo 12 dall'articolo 5; articolo 13 dall'articolo 6; articolo 27 dall'articolo 9; articolo 28 dall'articolo 8; articolo 39 dall'articolo 10; articolo 40 dall'articolo 11; articolo 43 dall'articolo 12; articolo 44 dall'articolo 2; articolo 45 dall'articolo 13; articolo 66 dall'articolo 17; articolo 78 dall'articolo 3; articolo 81 dall'articolo 1; articolo 85 dall'articolo 19; articolo 86 dall'articolo 20; articolo 87 dall'articolo 21; articolo 91 dall'articolo 22; articolo 92 dall'articolo 23; articolo 96 dall'articolo 24; articolo 61 dall'articolo 14; articolo 63 dall'articolo 15; articolo 64 dall'articolo 16; articolo 97 dall'articolo 25; articolo 103 dall'articolo 27; articolo 105 dall'articolo 26;
  • 3)il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 7 della presente legge;
  • 4)il primo comma dell'articolo 83 e' sostituito dall'articolo 18 della presente legge;
  • 5)negli articoli 17, 34, 42 e 56, il riferimento al diciottesimo anno di eta' e' modificato in diciassettesimo anno di eta';
  • 6)il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma - lettera c) dell'articolo 135 e' rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 15 della presente legge;
  • 7)il riferimento al numero 4) dell'articolo 91, contenuto nell'articolo 98, e' rettificato in riferimento al numero 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 22 della presente legge;
  • 8)nell'articolo 116 e' cancellato l'inciso "nonche' l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto";
  • 9)dopo la tabella "Allegato A" e' aggiunta la tabella "Allegato B" quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art40 · fonte su Normattiva