Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.2 Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sara' svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti piu' idonei.2 I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformita' a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' elevato a un miliardo."

Testo vigente dal 28 dicembre 1969

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