Art. 39 — Progettazione delle opere
Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.2 Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sara' svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti piu' idonei.2 I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformita' a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' elevato a un miliardo."
Testo vigente dal 28 dicembre 1969
