Art. 39 — Progettazione delle opere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →
Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari. Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sara' svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti piu' idonei. I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformita' a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969
