Art. 5 — Specie di società che possono esercitare le assicurazioni
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Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'articolo 1883 del codice civile e per quanto attiene gli istituti di diritto pubblico, lo societa' che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa a responsabilita' limitata o di societa' di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile. Le societa' e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attivita' assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che si propongono di esercitare attivita' assicurativa esclusivamente all'estero.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
