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[1]Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresi' a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.
[2]Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
