Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
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[1]Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.
[2]Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio.
[3]Il personale volontario e' chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950
