Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
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[1]Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.
[2]Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio.
[3]Il personale volontario e' chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
[4]Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; ((con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario)). La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti.
Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 20 aprile 2006
