Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
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[1]Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.
[2]Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio.
[3]Il personale volontario e' chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
[4]((Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1950 al 19 settembre 2000
