Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 1958. Leggi il testo vigente →
[1]Alla nomina degli ufficiali si provvede con decreto del Ministro per l'interno.
[2]Gli ufficiali sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al Partito Nazionale Fascista, che abbiano conseguita la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, che siano muniti di laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.
[3]I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneita' fisica e statura non inferiore a metri 1,65, non debbono avere un'eta' superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di eta' previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, pero', non potra' in nessun caso eccedere gli anni 33.
[4]All'accertamento della idoneita' fisica di cui al precedente comma procedera', prima degli esami scritti, una Commissione presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro per l'interno.
[5]La decisione della Commissione medica e' insindacabile.
[6]I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale Scuola sono nominati ufficiali di V classe in base alla graduatoria formata al termine del corso. In caso contrario, sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sono esonerati dal servizio.
[7]Il periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 1958
