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[1]((L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

[2]Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • 1)diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Universita' italiana;
  • 2)eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
  • 3)avere assolto agli obblighi di leva;
  • 4)statura non inferiore a metri 1,65;
  • 5)piena incondizionata idoneita' fisica.

[3]All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi dal Ministro.

[4]Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.

[5]I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

[6]Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.

[7]Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

[8]Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario)).

Testo in vigore dal 20 aprile 1958 al 13 dicembre 1988

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 20 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 1958. 167 parole tolte, 274 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Alla nomina degli ufficiali si provvede con decreto del Ministro per l'internoaggiunto: L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli tolto: ufficiali sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al Partito Nazionale Fascista, che abbiano conseguita la nomina ad ufficiale delle Forze armate aggiunto: aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, tolto: che siano muniti aggiunto: approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:

aggiunto: 1) diploma di laurea in ingegneriatolto: , conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.

tolto: I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneita' fisica e statura non inferiore a metri 1,65, non debbono avere un'eta' aggiunto: conseguita in una Universita' italiana;

aggiunto: 2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni tolto: 28 aggiunto: 30, salve le elevazioni tolto: del limite di eta' previste dalle disposizioni vigenti aggiunto: previste dalle vigenti disposizioni; tale limitetolto: , pero', non potra' in nessun caso eccedere gli anni tolto: 33 aggiunto: 35;

aggiunto: 3) avere assolto agli obblighi di leva;

aggiunto: 4) statura non inferiore a metri 1,65;

aggiunto: 5) piena incondizionata idoneita' fisica.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

All'accertamento della idoneita' fisica tolto: di cui al precedente comma procedera' aggiunto: procede, prima degli esami scritti, una Commissione tolto: presieduta aggiunto: medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi tolto: e formataaggiunto: , presidente, e da due medici da tolto: nominarsi dal Ministro per l'interno aggiunto: rinominarsi dal Ministro.

tolto: La decisioneaggiunto: Il giudizio della Commissione medica e' tolto: insindacabile aggiunto: definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati tolto: allievi ufficialiaggiunto: , con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare tolto: la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale Scuola sono nominati ufficiali di V classeaggiunto: , presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corsotolto: . In caso contrario, aggiunto: stesso.

aggiunto: Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora tolto: dichiarati aggiunto: riconosciuti non idonei, tolto: sono esonerati dal servizio aggiunto: il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.

Il tolto: periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico aggiunto: giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

aggiunto: Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art9 · fonte del testo