Art. 11 — Patrimonio
Il patrimonio antico delle comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse. Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale. Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinera' limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale della regione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
