Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 10 — Comunioni familiari

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini. Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu' della Val Canale. La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e' disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione. L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e' registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 917/1988

    Questione inammissibile
    26 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata i…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme per lo sviluppo della montagna

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art10 · fonte su Normattiva