Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 6 — Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale

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La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La Comunita' montana puo' assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 917/1988

    Questione inammissibile
    26 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata i…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme per lo sviluppo della montagna

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art6 · fonte su Normattiva