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[1]Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalita' italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le societa' commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalita' italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.

[2]Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, o persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalita', per i beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attivita' commerciali da esse ivi esercitate.

[3]E' concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 21 febbraio 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art1 · fonte del testo