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[1]Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalita' italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le societa' commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalita' italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.
[2]Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, o persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalita', per i beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attivita' commerciali da esse ivi esercitate.
[3]E' concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 27 dicembre 1941, n. 1624, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1942, n. 761, ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono prorogate di trenta giorni i termini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le denunce prescritte dall'art. 309 della citata legge di guerra e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, relativamente ai debiti e ai beni che non hanno formato oggetto di denuncia ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
