Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 152 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei confronti delle persone di nazionalita' italiana, tenute alla denuncia o alla comunicazione ai sensi degli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presento legge, il Ministro per le finanze ha facolta' di rendere obbligatorio il deposito delle somme di denaro, dei titoli o dei valori, presso la Banca d'Italia o una delle aziende di credito indicate nell'articolo precedente, mediante intimazione notificata al debitore o al detentore.
tolto: Il termine per il versamento o per la consegna e' fissato nell'intimazione e non puo' essere inferiore a quindici giorni.
tolto: Il deposito eseguito ai sensi del comma precedente non pregiudica i diritti dei terzi.
tolto: La disposizione del primo comma non si applica se il debito non e' esigibile o se si tratta di somme di denaro, di titoli o di valori, sui quali esistano diritti di garanzia o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalita' non nemica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art4 · fonte del testo