Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Si effettuano presso la Banca d'Italia e le aziende di credito indicate nell'art. 3, anche i versamenti preveduti dal quarto comma dell'art. 299 e dal secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra.
tolto: Le somme versate ai sensi del quarto comma dell'art. 299 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8 quando sia chiusa la gestione del sequestratario o anche precedentemente se il Ministro per le finanze lo ordina.
tolto: Le somme versate ai sensi del secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8, nel termine ivi stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art18 · fonte del testo