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[1]Si effettuano presso la Banca d'Italia e le aziende di credito indicate nell'art. 3, anche i versamenti preveduti dal quarto comma dell'art. 299 e dal secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra.

[2]Le somme versate ai sensi del quarto comma dell'art. 299 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8 quando sia chiusa la gestione del sequestratario o anche precedentemente se il Ministro per le finanze lo ordina.

[3]Le somme versate ai sensi del secondo comma dell'art. 300 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'art. 8, nel termine ivi stabilito.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art18 · fonte del testo