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[1]Salve le disposizioni degli articoli 331 e 336 della legge di guerra e dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge e' vietato alle persone di nazionalita' italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di nazionalita' nemica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli o valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni.

[2]E' vietato alle persone di nazionalita' italiana la consegna di beni, da esse detenuti, appartenenti a persone di nazionalita' nemica.

[3]Eguale divieto si applica, agli stranieri per i beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

[4]Il divieto di cui ai primi due comma, del presente articolo non si applica alle persone di nazionalita' italiana che si trovano in territorio nemico o in territorio occupato dalle Forze armate nemiche.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art2 · fonte del testo