Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Coloro che sono soggetti al divieto preveduto dall'articolo precedente e coloro che, pur non essendo soggetti a detto divieto, si trovano nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate, hanno facolta' di depositare le somme di denaro di cui siano debitori verso persone di nazionalita' nemica, ovvero i titoli o valori che essi debbano consegnare a dette persone, presso la Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 1° gennaio 1940-XVIII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1940-XVIII e successive modificazioni.

tolto: Coloro che si valgono della facolta' di cui al comma precedente sono esonerati dall'obbligo della denuncia o della comunicazione, preveduto dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge, qualora il deposito sia effettuato dopo la scadenza del termine, stabilito per la denuncia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art3 · fonte del testo