Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 306 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nei casi in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare e' nominato sequestratario di beni nemici, il controllo sulla gestione spetta esclusivamente al Ministro per le finanze al quale sono deferite tutte le attribuzioni demandate al prefetto o all'intendente di finanza dagli articoli 296, quarto e quinto comma, 297, 299, 300, 302, 306 e 307 della legge di guerra e dalle relative norme di esecuzione.
tolto: L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare puo' valersi, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del comma precedente, degli istituti di credito fondiario designati a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
tolto: Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attivita' liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare e autorizzato ad anticiparle con i propri fondi.
tolto: Le spese anticipate dall'Ente predetto a norma del comma precedente sono ripetibili a carico del proprietario o del detentore del bene sequestrato.
tolto: Il credito dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per le somme anticipate ha privilegio sui beni sequestrati con preferenza su ogni credito, ancorche' privilegiato.
tolto: Per i Possedimenti italiani e per i territori dell'Africa Italiana, l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare puo' valersi degli istituti di credito a questo fine designati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto rispettivamente con il Ministro per gli affari esteri e con quello per l'Africa Italiana, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
tolto: Gli istituti indicati nel secondo e sesto comma sono autorizzati a esercitare le funzioni loro attribuite dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti, e ad essi si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art20 · fonte del testo