Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La presente legge si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, sostituito:
tolto: 1) al Ministro per le finanze negli art. 4, 15, 18 e 20 il Ministro per l'Africa Italiana, il quale puo' delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;
tolto: 2) al prefetto, in Libia, il Prefetto di provincia libica; nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore;
tolto: 3) all'intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore, salvo le facolta' del Governatore generale vice Re d'Etiopia di avocare a se le relative attribuzioni.
tolto: La presente legge si applica anche nei Possedimenti italiani sostituito al prefetto e all'intendente di finanza il Governatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art21 · fonte del testo