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[1]La presente legge si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, sostituito:

  • 1)al Ministro per le finanze negli art. 4, 15, 18 e 20 il Ministro per l'Africa Italiana, il quale puo' delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;
  • 2)al prefetto, in Libia, il Prefetto di provincia libica; nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore;
  • 3)all'intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore, salvo le facolta' del Governatore generale vice Re d'Etiopia di avocare a se le relative attribuzioni.

[2]La presente legge si applica anche nei Possedimenti italiani sostituito al prefetto e all'intendente di finanza il Governatore.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art21 · fonte del testo