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[1]La presente legge si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, sostituito:
- 1)al Ministro per le finanze negli art. 4, 15, 18 e 20 il Ministro per l'Africa Italiana, il quale puo' delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;
- 2)al prefetto, in Libia, il Prefetto di provincia libica; nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore;
- 3)all'intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore, salvo le facolta' del Governatore generale vice Re d'Etiopia di avocare a se le relative attribuzioni.
[2]La presente legge si applica anche nei Possedimenti italiani sostituito al prefetto e all'intendente di finanza il Governatore.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
