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[1]Coloro che sono soggetti al divieto preveduto dall'articolo precedente e coloro che, pur non essendo soggetti a detto divieto, si trovano nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate, hanno facolta' di depositare le somme di denaro di cui siano debitori verso persone di nazionalita' nemica, ovvero i titoli o valori che essi debbano consegnare a dette persone, presso la Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 1° gennaio 1940-XVIII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1940-XVIII e successive modificazioni.
[2]Coloro che si valgono della facolta' di cui al comma precedente sono esonerati dall'obbligo della denuncia o della comunicazione, preveduto dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge, qualora il deposito sia effettuato dopo la scadenza del termine, stabilito per la denuncia.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
