Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I depositi preveduti dai precedenti articoli 3 e 4, per i debiti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, debbono essere effettuati in lire italiane previa conversione dell'importo dell'obbligazione al cambio del giorno precedente al deposito.
[2]Il cambio applicabile per le divise quotate ufficialmente e' quello della Borsa di Roma; in ogni altro caso, viene fissato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
