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[1]Gli istituti e le aziende di credito, che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di nazionalita' nemica, sono tenuti a darne notizia per iscritto al prefetto entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]L'apertura degli scomparti, da parte degli aventi diritto, non puo' essere eseguita se non con l'intervento di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda di credito, il quale, alla presenza di due testimoni, compila il processo verbale dell'apertura e redige l'inventario di quanto e' contenuto nello scomparto.

[3]Copia del processo verbale e dell'inventario deve essere comunicata al prefetto entro cinque giorni dall'apertura.

[4]Dopo la compilazione dell'inventario, qualsiasi apertura degli scomparti da parte degli aventi diritto deve essere effettuata alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda.

[5]Nessun ritiro di valori contenuti nello scomparto puo' esesere effettuato se non con l'autorizzazione preveduta dal successivo art. 15 e alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda il quale controlla la regolarita' dell'operazione. All'istituto o azienda deve essere rilasciata una dichiarazione scritta dalla quale consti dell'avvenuto ritiro.

[6]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso presso istituti o aziende di credito.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art7 · fonte del testo