Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro cinque giorni da quello dell'avvenuto deposito, le aziende di credito indicate nell'art. 3 devono trasferire le somme ricevute all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, facendone versamento alla filiale piu' vicina della Banca d'Italia, nella sua qualita' di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al quale sara' data contemporanea comunicazione di tutti i dati concernenti l'operazione.
tolto: Entro lo stesso termine la Banca d'Italia accreditera' all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le somme versate direttamente presso di essa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art8 · fonte del testo