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[1]Entro cinque giorni da quello dell'avvenuto deposito, le aziende di credito indicate nell'art. 3 devono trasferire le somme ricevute all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, facendone versamento alla filiale piu' vicina della Banca d'Italia, nella sua qualita' di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al quale sara' data contemporanea comunicazione di tutti i dati concernenti l'operazione.

[2]Entro lo stesso termine la Banca d'Italia accreditera' all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le somme versate direttamente presso di essa.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art8 · fonte del testo