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[1]L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in corrispondenza delle somme di denaro versategli ai sensi dell'articolo precedente, istituisce conti impersonali, infruttiferi, espressi nella valuta del paese di appartenenza del creditore.

[2]Qualora il creditore appartenga ad un Paese soggetto all'autorita' di un altro Paese, il conto e' espresso nella valuta del Paese che esercita l'autorita'; qualora appartenga ad uno dei Domini britannici il conto e' espresso in valuta inglese.

[3]La conversione e' effettuata applicando:

  • 1)per i versamenti relativi a debiti espressi nella valuta di un Paese nemico oppure di Paesi comunque soggetti alla sua autorita', il cambio del giorno precedente il versamento, fissato ai sensi dell'art. 5;
  • 2)per i versamenti relativi a debiti espressi in altra valuta, il cambio di parita' in lire italiane risultante, nel giorno precedente il versamento, per la valuta del Paese nemico, dalla quotazione alla Borsa di Roma e nel Paese nemico di una divisa scelta dall'Istituto fra quelle quotate ufficialmente nei due Paesi.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art9 · fonte del testo