Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 166 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano altresi':
tolto: 1) ai versamenti effettuati, prima della entrata in vigore della presente legge, in conti istituiti in base agli accordi di pagamento con Stati nemici;
tolto: 2) ai saldi di conti bloccati di pertinenza nemica esistenti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
tolto: La conversione delle somme indicate nel comma precedente nella valuta del Paese nemico al quale appartiene il creditore e' effettuata al cambio del giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
tolto: Per i versamenti indicati nel n. 1 del primo comma, il cambio applicabile e' quello stabilito ai sensi delle disposizioni dei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art. 9, a seconda che il versamento si riferisca a un debito espresso nella valuta del Paese nemico o in altra valuta.
tolto: Per i saldi di conti bloccati indicati nel n. 2 del primo comma, il cambio applicabile e' in ogni caso quello stabilito ai sensi delle disposizioni del n. 2 del terzo comma dell'art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art10 · fonte del testo