Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Art. 26 — Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne da' comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Testo vigente dal 14 luglio 1990
