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Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: "Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata". All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al pragrafo 8 (Stabilimenti civile di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: "Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosi' pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera". Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art31 · fonte su Normattiva