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Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 28 luglio 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 195/2022

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. La disposizione censurata dal Tribunale di Trieste, sez. civile, non è ragionevole laddove nega il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale, la morte dell'altro coniuge, sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale. La morte, infatti, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. Né potrebbe ritenersi ragionevole una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, poiché nella disciplina relativa alla cittadinanza manca una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, come previsto invece dalla disciplina sul ricongiungimento familiare. In altri termini, la norma è costituzionalmente illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui al successivo art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.

    Art. 5 Nuove norme sulla cittadinanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art5 · fonte su Normattiva