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I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

  • a)due rappresentanti della Camera di commercio industria ed agricoltura;
  • b)un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
  • c)un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
  • d)un rappresentante del Comune interessato. La Commissione, che e' costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunita' del nuovo, impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' ove e' stata chiesta l'autorizzazione.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 419/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    Alla stregua dell'interpretazione adeguatrice contenuta in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione di costituzionalità dell'art. 2, L. 31 luglio 1956 n. 1002, deve ritenersi che l'autorizzazione della Camera di commercio all'attivazione di nuovi panifici si basa su una ricognizione di dati di fatto (densità dei panifici esistenti, volume della produzione) attinente esclusivamente all'area provinciale di competenza della stessa Camera di commercio, e non si riferisce invece alla produzione di pane destinata a mercati non appartenenti a tale ambito territoriale. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 cit., in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.). - S. n. 63/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla panificazione

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  • Sentenza n. 63/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    L'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che, apportando dei correttivi (anche se settoriali e assai circoscritti) a un precedente assetto maggiormente liberista, condiziona l'attivazione di nuovi panifici all'autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Provincia, sul presupposto della ritenuta opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località dove è richiesta l'autorizzazione, è frutto di una scelta consapevole del legislatore che, nell'ottica di indirizzo e coordinamento a fini sociali della libertà di iniziativa economica privata, ha inteso predisporre un sistema, di cui i fini sociali perseguiti giustificano la specialità anche di fronte al principio di eguaglianza. La disciplina adottata appare infatti ragionevole in quanto mira a salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta in un settore merceologico particolarissimo come quello del pane. Ed anche se le mutate abitudini alimentari possono avere in concreto affievolito la funzione sociale di detto alimento, da un lato non hanno reso irragionevole la disciplina settoriale censurata, dall'altro, comunque, spetterebbe pur sempre al legislatore ordinario, e non alla Corte costituzionale, una eventuale nuova valutazione complessiva degli interessi in gioco, volta a verificare se l'ipotizzato affievolimento dell'esigenza tutelata non giustifichi più la vigente normativa protezionistica. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.)

    Art. 97 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla panificazione · Art. 3 Nuove norme sulla panificazione

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  • Sentenza n. 960/1988

    Questione inammissibile
    6 ottobre 1988

    Al fine della proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve provvedere non solo all'indicazione della normativa necessaria ad ancorare il giudizio ad un oggetto determinato, ma anche all'esatta ricostruzione del contenuto normativo della disposizione impugnata, dovendosi pervenire, in caso di incertezze od ambivalenze interpretative, alla dichiarazione di inammissibilità della impugnativa (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 1956 n. 1002, che demanda alla Camera di Commercio il rilascio dell'autorizzazione alla panificazione, per contrasto con l'art. 3 o con gli artt. 41, 97 Cost., secondo che l'ipotesi disciplinata sia interpretata nel senso rispettivamente, della sua riferibilità ad attività di produzione di pane solo nella località ove ha sede il panificio ovvero anche al di fuori di essa). cfr. sent. 169/1982; 350/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Nuove norme sulla panificazione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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