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I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:
- a)due rappresentanti della Camera di commercio industria ed agricoltura;
- b)un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c)un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- d)un rappresentante del Comune interessato. La Commissione, che e' costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunita' del nuovo, impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' ove e' stata chiesta l'autorizzazione.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006
