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Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienicosanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6. I panifici, inoltre, da nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto. Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitarie competente per territorio. Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 6 settembre 1980

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art3 · fonte del testo