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Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e' concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.
Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 26 marzo 1957
