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Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e' concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato. ((Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190)).

Testo in vigore dal 26 marzo 1957 al 21 giugno 1966

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1957

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 26 marzo 1957. 7 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato. Sono abrogati il tolto: secondo aggiunto: primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, tolto: e gli articoli 1 e 2 aggiunto: nonche', limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;95~art1 · fonte del testo