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Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e' concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato. 2 3 4 Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 maggio 1966, n.335

2

La L. 20 maggio 1966, n.335 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Per i componenti le commissioni per gli esami di maturita' dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' elevato da lire 800 a lire 1500. La propina per ogni candidato esaminato e' elevata da lire 40 a lire 80."

D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383

3

Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, nel modificare la L. 20 maggio 1966, n.335 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il compenso giornaliero previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali e' elevato a L. 5.000. La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato e' elevata a L. 1.200."

Decreto 14 marzo 1981

4

Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 della L. 20 maggio 1966, n. 335, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 2)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue: [...] 2) Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate componenti: da L. 5.000 a L. 5.500".

Testo in vigore dal 26 aprile 1981 al 16 dicembre 2010

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1980 al 26 aprile 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 14 marzo 1981

    Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 della L. 20 maggio 1966, n. 335, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 2)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue: [...] 2) Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate componenti: da L. 5.000 a L. 5.500".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;95~art1 · fonte del testo