Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1966 al 25 giugno 1980. Leggi il testo vigente →
Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e' concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato. 2 Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 maggio 1966, n.335
2La L. 20 maggio 1966, n.335 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Per i componenti le commissioni per gli esami di maturita' dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' elevato da lire 800 a lire 1500. La propina per ogni candidato esaminato e' elevata da lire 40 a lire 80."
Testo in vigore dal 21 giugno 1966 al 25 giugno 1980
