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L'ammontare dell'assegno di collocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima e' elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1964 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art3 · fonte su Normattiva