Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 2 — Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

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[1]Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

[2]Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo....... L. 720.000 Tabella E, lettera B................... L. 540.000 Tabella E, lettera C................... L. 336.000 Tabella E, lettera D................... L. 252.000 Tabella E, lettera E................... L. 210.000 Tabella E, lettera F................... L. 168.000 Tabella E, lettera G................... L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita....... L. 84.000

Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 28 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art2 · fonte su Normattiva