Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 15 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art3 · fonte del testo