Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1961, n. 649
1La L. 25 luglio 1961, n. 649 ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte e' elevato da un quinto al 30 per cento".
Testo in vigore dal 15 agosto 1961 al 26 giugno 2012
