Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirera' ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorira':

  • a)le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;
  • b)le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;
  • c)le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
  • d)le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;
  • e)le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino un piu' elevato prodotto netto;
  • f)le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 15 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art6 · fonte del testo