Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirera' ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorira':
- a)le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;2
- b)le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;
- c)le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
- d)le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;
- e)le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino un piu' elevato prodotto netto;
- f)le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1961, n. 649
2La L. 25 luglio 1961, n. 649 ha disposto (con l'art.9) che la quota del 40 per cento prevista dalla lettera a) del presente articolo e' elevata al 50 per cento.
Testo in vigore dal 15 agosto 1961 al 26 giugno 2012
